FAQ GAS
Mercato libero del gas
Il distributore gas, che opera sul territorio autorizzato con una concessione dell’ente locale, gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas e a fare, sempre per conto di questi, tutte le operazioni connesse alla gestione dell’impianto del gas fino al contatore (attivazione, disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori, ecc.). Il distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).
Il cliente ha rapporti prevalentemente con il venditore che è il soggetto con cui stipula il contratto per la fornitura di gas e che effettua tutte le operazioni previste dalle clausole contrattuali ivi compresa l’emissione periodica delle bollette. Tuttavia il cliente può eventualmente avvalersi della facoltà di contattare direttamente il distributore per le operazioni di sua competenza.
Sì. Per aderire ad una nuova offerta, basta stipulare il contratto con il fornitore prescelto: sarà lui ad inoltrare la richiesta di recesso al vecchio e ad occuparsi delle procedure necessarie ad attivare la nuova fornitura. Non va fatto alcun intervento sugli impianti e sui contatori: cambia infatti solo la gestione commerciale e amministrativa della fornitura. Una volta completato il passaggio, sarà il nuovo fornitore ad inviare le bollette. La continuità e sicurezza del servizio deve restare assicurata. L’impresa di distribuzione che gestisce la rete elettrica locale, rimane la stessa anche se si sceglie di cambiare il proprio fornitore.
Il distributore può rifiutare l’allacciamento al cliente qualora l’impianto interno non sia in regola con le norme di sicurezza.
Come in passato, è il distributore locale – alla cui rete il cliente è allacciato – che provvede a garantire il servizio di pronto intervento 24 ore su 24. In caso di emergenza è necessario quindi telefonare al numero di “pronto intervento” della zona di competenza. Il numero telefonico a cui rivolgersi è indicato in fattura.
Bonus Gas
Calcolo dell’importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato: – per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme); – per numero di persone residenti nella stessa abitazione; – per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località); Ad esempio, per l’anno 2011, il bonus può variare da un minimo di 29 euro ad un massimo di 183 euro per le famiglie con meno di quattro componenti, oppure da un minimo di 46 euro ad un massimo di 264 euro per le famiglie con più di 4 componenti. Per saperne di più visita il sito Autorita.energia.it
Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE: – non superiore a 7.500 euro, – non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).
E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.
La bolletta del gas
In base alle condizioni economiche di fornitura, con la bolletta del gas, i clienti finali pagano le componenti relative ai seguenti servizi e oneri: 1- COMMERCIALIZZAZIONE ALL’INGROSSO: fa riferimento alla componente energia, ovvero il costo per l’acquisto della “materia prima” gas; incide per circa il 40% del totale della bolletta del gas al netto delle imposte ed è influenzata dalle quotazioni internazionali degli idrocarburi (aggiornamento trimestrale da parte dell’Autorità per l’energia); 2- COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO: si considerano i costi per i servizi di commercializzazione e vendita come ad esempio la gestione commerciale, i servizi al cliente, etc. Rappresenta circa il 4,5% della bolletta ed è costituita da un valore fisso per ogni fornitore (il cosiddetto “punto di riconsegna”) e da un valore variabile legato ai consumi del cliente finale. 3- SERVIZI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO: si tratta della somma dei costi delle reti di trasporto (l’utilizzo dei gasdotti della rete nazionale) e dei costi sostenuti per assicurare la movimentazione del gas e compensare le perdite di rete e gli sbilanciamenti tra il gas immesso nelle reti e quello prelevato. Rappresenta circa il 5% della bolletta gas. I costi di stoccaggio sono i costi per il servizio di “immagazzinamento” del gas, conservato in depositi sotterranei da dove viene poi prelevato per soddisfare le richieste del mercato nei diversi momenti o per far fronte ad eventuali emergenze. Tale costo rappresenta circa l’1,5% della bolletta. 4- DISTRIBUZIONE E RELATIVA COMMERCIALIZZAZIONE: è l’insieme dei costi per i servizi di distribuzione. Questa voce comprende oneri di installazione e manutenzione dei contatori, rilevazione, registrazione dei dati di misura e interventi di natura commerciale, copertura dei costi delle reti e dei sistemi di misura e fatturazione (eventuali conguagli), il fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’incremento della qualità del servizio e il contenimento della spesa dei clienti con bassi consumi, la compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio. La tariffa di distribuzione rappresenta circa il 14,5% della bolletta gas ed è ripartita in una Quota Fissa ed una Quota Variabile. La Quota Fissa viene definita per ciascun ambito tariffario, ovvero l’area geografica, la Quota Variabile, oltre ad essere definita per ciascun ambito tariffario, varia in funzione della quantità di gas consumata, ed è differenziata per scaglioni di consumo. 5- ONERI AGGIUNTIVI E IMPOSTE: si fa riferimento ad una serie di oneri (come ad esempio i contributi al contenimento dei consumi gas) che incidono per circa lo 0,3% del totale della bolletta gas e alle imposte previste dalla normativa vigente. Le imposte comprendono l’accisa (sulla base di 4 scaglioni di consumo e due macro zone Centro Nord e Centro Sud), l’addizionale regionale e l’IVA calcolata sulla somma di tutte le voci della bolletta, (al 10% per i primi 480 mc consumati, al 20% su tutti gli altri). Le imposte rappresentano circa il 39% della bolletta.
Nelle bollette di fatturazione del gas, sono riportate due ulteriori voci: PCS: rappresenta il potere calorifico di un metro cubo di gas (cioè il calore prodotto) in condizioni standard e serve per convertire il metro cubo in energia (la grandezza fisica rilevante per il consumatore finale); costituisce un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale. IL FATTORE C di conversione dei volumi riporta i volumi dalle condizioni misurate alle condizioni standard. Il fattore di conversione C è necessario in quanto il volume di una medesima quantità di gas dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata. In pratica la stessa quantità di gas (e di energia) consegnata a Belluno occupa un volume diverso da quello che occuperebbe se fosse consegnata a Palermo: per fare in modo che il cliente finale paghi lo stesso importo è necessario, in entrambi i casi, riportare la misura del volume ad un riferimento di pressione e temperatura standard (pressione atmosferica e temperatura 15 °C). Ad ulteriore tutela dei clienti finali, con la delibera Arg/gas 155/08, l’Autorità per l’Energia ha previsto l’introduzione di moderni ed efficienti contatori elettronici che le aziende dovranno installare presso l’80% delle famiglie entro il 2016.
Assistenza clienti
Imposta sul gas naturale
Usi industriali, artigianali, agricoli Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e’ previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
L’imposizione fiscale sul gas naturale è composta da: – imposta di consumo (accisa), differenziata per scaglioni di consumo, zona geografica e tipologia di impiego; – addizionale regionale, per le sole Regioni a statuto ordinario, determinata da ciascuna Regione (o imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall’imposta erariale di consumo); – imposta sul valore aggiunto (IVA), applicata sull’importo complessivo della fattura (comprensivo di imposta di consumo e addizionale regionale).
Usi industriali, artigianali, agricoli
Tipologia d’uso | IVA % |
Uso domestico – Fino a 480 mc annui Relativo al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (caserma, scuola, asilo, casa di riposo, convento, orfanotrofio, brefotrofio, carcere mandamentale, condominio). Vedi circolare del Ministero delle Finanze n. 82/E del 7/4/99. | 10 |
Il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, articolo 9, comma 2, insieme all’ Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, ha istituito un’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall’imposta erariale di consumo. Fino all’entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l’ammontare, l’imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.
Usi civili